Genova – Raffica di Daspo per sedicenti tifosi del Genoa coinvolti nelle indagini su presunte attività estorsive ai danni della società rossoblu.
Le ha decise il Questore di Genova a seguito delle indagini condotte su diversi episodi di violenza e di tentata estorsione denunciati dalla stessa società sportiva.

A seguito delle attività investigative della Squadra Mobile nell’operazione “ZONA FRANCA”, conclusa nel mese di ottobre e che ha visto l’esecuzione di arresti e denunce nei confronti di 7 appartenenti ad una organizzazione dedita a commettere gravi reati, oltre all’esecuzione di provvedimenti patrimoniali per alcuni interessati, il Questore, con l’ausilio della Divisione Anticrimine – ha emesso, nei confronti di 8 soggetti coinvolti la misura di prevenzione del D.A.Spo per complessivi 56 anni.

Il provvedimento è stato adottato nel rispetto delle modifiche normative che prevedono la possibilità di applicazione del D.A.Spo. fuori contesto: ossia è stata estesa la possibilità di applicare il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive a quei soggetti responsabili di gravi reati che, nei cinque anni precedenti, abbiano riportato una denuncia o una condanna anche con sentenza non definitiva.

Nella circostanza le indagini svolte hanno documentato attività estorsive nei confronti della società sportiva CFC Genoa 1893.

I provvedimenti variano da un minimo di 4 ad un massimo di 10 anni: per i soggetti recidivi, già destinatari di precedente D.A.Spo.
Per loro scatta anche l’obbligo di presentazione presso un ufficio di Polizia, durante gli incontri di calcio del CFC Genova 1893, per tutta la durata del Daspo.
In totale sono 7 le persone destinatarie di quest’ulteriore obbligo che sarà soggetto a convalida da parte dell’autorità giudiziaria.

Infine, per 4 individui, oltre all’obbligo di presentazione poiché già condannati definitivamente per altri reati, è stata imposta l’ulteriore prescrizione del divieto di possesso ed utilizzo, per la durata della misura da scontare, di armi a modesta capacità offensiva, strumenti di libera vendita in grado di nebulizzare liquidi o miscele urticanti, prodotti pirotecnici, nonché sostanze infiammabili e mezzi idonei a provocare lo sprigionarsi di fiamme.