cinghiale mirino cacciaUn bonus sino a 80 euro per ogni cinghiale abbattuto dai cacciatori nelle aree attraversate dalla peste suina. A offrirli, come si trattasse di una sorta di “taglia” la Regione Liguria attraverso una delibera approvata nei giorni scorsi.
Una scelta motivata dalla scarsa adesione dei cacciatori alla richiesta di partecipare ai piani di abbattimento (depopolamento) dei boschi e delle zone dove la peste suina africana imperversa ormai da più di un anno.
Veri e propri “scioperi” della Caccia al cinghiale decisi per protestare contro le norme giudicate troppo restrittive come l’obbligo di distruzione di tutti i capi uccisi, anche se sani e non affetti da PSA, l’obbligo di conservare le carcasse in speciali sacchi di plastica dal costo esorbitante, la necessità di dedicare un veicolo al solo trasporto delle carcasse e altre regole introdotte dai provvedimenti contro la peste suina africana.
Uno sciopero che ha anche causato dei veri e propri “terremoti” nelle associazioni legate al mondo della Caccia, divise tra il desiderio di esercitare la propria attività associativa e di aderire ai programmi di contrasto alla peste suina e il “peso” delle norme.
Ora, per tentare di “ricucire” la Regione Liguria ha varato questa delibera che offre 80 euro per ogni femmina adulta o sub adulta uccisa nella stagione primavera-estate e di 40 euro per i maschi adulti.
C’è una “taglia” anche per ogni cinghiale ucciso sul territorio regionale a una distanza superioe ai 50 chilometri dai confini della zona di restrizione anti peste suina. Per ogni capo abbattuto la Regione Liguria stanzia trenta euro e la stessa somma viene concessa per ogni carcassa di cinghiale che viene segnalata ma solo nella cosiddetta ricerca attiva coordinata dai Gruppi operativi territoriali.
Al momento i fondi disponibili ammontano a circa 200mila euro ma fanno parte della dotazione erogata da Alisa a titolo di “rimborso spese” effettuate dagli Ambiti Territoriali di Caccia per contrastare la diffusione della peste suina africana. Il fondo complessivo ammonterebbe a ben 3 milioni e 200mila euro.
Ovviamente non ci sarà un “liberi tutti” e una temuta corsa all’abbattimento per intascare le taglie. Le attività di abbattimento (depopolamento) verranno coordinate da Gruppi Operativi Territoriali e gli Ambiti Territoriali di Caccia raccoglieranno i dati che serviranno a stabilire importi e destinazione degli stessi.
Di seguito il testo della Delibera della Regione Liguria

La Giunta Regionale
RICHIAMATI:
• il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;
• il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 che ha inserito quali zone soggette a
restrizioni II i comuni delle Regioni Piemonte e Liguria insistenti nella zona infetta e quali
zone soggette a restrizioni I i comuni delle regioni Piemonte e Liguria a confine con la zona
infetta;
• il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/808 del 29 febbraio 2024 recante modifica
dell’allegato I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure
speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;
• il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile
2022, n. 29 “Conversione in legge, con modificazioni, del recante misure urgenti per
arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)” e, in particolare, l’articolo 1 del
D.L., ove si prevede che, al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina
africana (PSA) sul territorio nazionale, ivi incluse le aree protette, le regioni adottano il
Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste
suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) (PRIU), che
include la ricognizione della consistenza della specie cinghiale all’interno del territorio di
competenza suddivisa per provincia, l’indicazione e le modalità di attuazione dei metodi
ecologici, nonché l’indicazione delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e
degli obiettivi annuali del prelievo esclusivamente connessi ai fini del contenimento della
peste suina africana;
VISTA l’Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 5 del 24 agosto 2023 avente oggetto “Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana” prevede specificamente all’Art. 3.
Misure di controllo nella zona infetta, nelle zone soggette a restrizione parte II e parte III lettera v. “allestimento di dispositivi di cattura secondo quanto previsto dal piano di cui all’art. 29 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, elaborato per i territori interessati dall’infezione. Le procedure per la cattura e l’abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti”;
PRESO ATTO del Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l’Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023-2028 elaborato dal COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA nell’agosto 2023, approvato in conferenza Stato Regioni e pubblicato sul sito del Ministero della Salute dal 15 settembre 2023;
VISTE
• la DGR 120/2022 di approvazione del PRIU (Piano regionale di interventi urgenti per la
gestione, il controllo e l’eradicazione della PSA) della Regione Liguria;
• la DGR n. 264/2022 di Approvazione della proposta di Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) per l’anno 2022;
• la DGR n. 961/2022 “Misure di biosicurezza per Peste Suina Africana – Assegnazione ad
ALISA del riparto del DM 29/04/2022 di 3.343.548 €”;
• la DGR n. 938/2022 “Indicazioni per la gestione dei capi di suini selvatici abbattuti durante azioni di caccia, di controllo o depopolamento in Zona di restrizione I e II per la PSA”;
• La DGR n. 956/2023 “Istituzione dei Gruppi operativi territoriali (GOT) in Liguria ai sensi
della Ordinanza Commissario straordinario PSA n. 5/2023 e indirizzi applicativi per la
ricerca di Trichinella ai sensi della dgr 568/2023”;
VISTO il DDG n. 7991/2022 Indicazioni procedurali per l’utilizzo dei fondi di cui alla DGR n. 961 del 07/10/2022.
CONSIDERATO che la DGR 961/2022 autorizza la spesa complessiva di euro 3.343.548,00
secondo quanto di seguito indicato:
a) fino a 1.000.000,00 €, quale fondo per il rimborso delle richieste che perverranno dagli allevatori
detentori di suini presenti sul territorio regionale, con priorità per gli allevamenti a scopo
commerciale, relative ai costi sostenuti per adeguamento degli allevamenti ai requisiti di biosicurezza
stabiliti dal D.M. 28 giugno 2022, previa verifica ed espressione di parere positivo sulla conformità
degli interventi da parte delle AASSLL territorialmente competenti;
b) fino a 1.343.548,00 €, quale fondo da utilizzarsi in parte per il rimborso delle spese sostenute
dalle AA.SS.LL. territorialmente competenti relativamente alle attività di raccolta, trasporto,
stoccaggio e smaltimento delle carcasse di cinghiale rinvenute o abbattute nelle zone di restrizione
I e II, nelle more dell’avvio urgente di un sistema centralizzato regionale di raccolta, trasporto,
stoccaggio e smaltimento delle carcasse di cinghiale rinvenute o abbattute nelle zone di restrizione
I e II;
c) fino a 1.000.000,00€, quale fondo per il rimborso delle spese sostenute dagli Ambiti Territoriali di
Caccia dei territori compresi nelle Zone di Restrizione I e II, relativamente all’adeguamento delle
strutture designate alla raccolta delle carcasse ai requisiti igienicosanitari previsti dall’O.C. n. 4/22,
con priorità alle strutture situate in Zona di Restrizione I, e all’attuazione del piano di gestione della
biosicurezza, anche per quanto riguarda le attività di smaltimento di sottoprodotti categoria C1,
previo sopralluogo della ASL competente per territorio, e verifica positiva dell’adozione delle
procedure di biosicurezza necessarie, secondo quanto previsto dalla DGR.938 del 30/09/2022;
PRESO atto di quanto emerso in sede di riunioni del GOT regionale di cui alla DGR 956/2023,
nonché dai dati relativi ai cinghiali abbattuti e testati per PSA presenti sul sistema informativo della
banca dati nazionale SINVSA, dai quali emerge che da febbraio 2024 si assiste ad una forte
contrazione negli abbattimenti dei cinghiali in azioni di depopolamento sia in zona I he in Zona II
di restrizione per la PSA, dovuta ad una scarsa compliance del mondo venatorio a causa delle
difficoltà nel condurre azioni di depopolamento nel periodo primaverile ed estivo rappresentate già
nel corso del 2023;
VERIFICATO quanto già in atto nelle regioni Lombardia e Piemonte, circa l’incentivazione per le
azioni di depopolamento sulla specie cinghiale selvatico ai fini del controllo della PSA;
PRESO ATTO che nel Piano nazionale di eradicazione 2023 inviato dall’Italia alla UE, al fine del
cofinanziamento della UE sulle misure di eradicazione messe in atto dall’Italia, è inserita la
previsione di riconoscere un contributo per ogni carcassa di cinghiale selvatico femmina adulta e dei
subadulti abbattuti entro i 50 km dal confine della zona II di restrizione per la PSA se adeguatamente
rendicontata;
PRESO ATTO dell’avanzare del fronte epidemico PSA nel levante ligure;
PRESO ATTO dell’importanza di contenere il fronte epidemico PSA nel ponente ligure;
RITENUTO pertanto di incentivare le azioni di depopolamento sul cinghiale selvatico, con particolare
attenzione al periodo primaverile estivo 2024 (dalla data del presente atto e fino alla data di apertura
della stagione venatoria 2024-2025), condotte secondo quanto previsto nella DGR 938/2022, per
quanto riguarda le zone di restrizione I e II per la PSA, nel PRIU e nella DGR n. 361/23 (Modalità
per il controllo degli ungulati) su tutto il restante territorio ligure, riconoscendo per ogni carcassa di
cinghiale selvatico abbattuto un contributo di:
• di 80€ a carcassa per abbattimento di femmine adulte e di subadulti (esemplari
rossi e striati) di cinghiale selvatico in zona di restrizione I e II e in territorio
comunque entro i 50 km. dal confine della zona II per PSA;
• di 40€ a carcasse per abbattimento di maschi adulti di cinghiale selvatico in zona
di restrizione I e II e in territorio comunque entro i 50 km. dal confine della zona II
per PSA;
• di 30€ a carcassa per abbattimento di cinghiale selvatico al di fuori dei 50 km del
confine della zona II per PSA;
RITENUTO che negli interventi di prelievo di cui al precedente punto, che dovranno essere
condotti sotto il coordinamento e la programmazione concordata con i rispettivi Gruppi Operativi
Territoriali (GOT, art. 15 OCS n. 5/2023 come individuati dalla DGR 956/2023) operanti localmente,
potranno utilmente collaborare tutti i cacciatori qualificati come bioregolatori (art. 16 OCS n. 5/2023),
con il supporto organizzativo di AATTCC e CCAA e secondo quanto previsto nella DGR 938/2022,
per quanto riguarda le zone di restrizione I e II per la PSA, nel PRIU e nella DGR n. 361/23
(Modalità per il controllo degli ungulati) su tutto il restante territorio ligure;
RITENUTO di potenziare la ricerca attiva delle carcasse sull’intero territorio ligure effettuata con
l’ausilio dei bioregolatori, prevedendo altresì un contributo di 30 euro a carcassa anche qualora
trattasi di rinvenimento a seguito di ricerca attiva condotta sull’intero territorio ligure sulla base di
quanto stabilito dal GOT territorialmente competente;
RITENUTO che la copertura finanziaria di tale attività, nell’importo massimo di euro 200.000€, sia a
valere nell’ambito di quanto già stanziato ed impegnato a favore di A.Li.Sa. con DGR 961/2022 punto
C) e che i contributi previsti dal presente atto, possano essere riconosciuti per le attività svolte anche
durante la stagione venatoria 2024-2025, sulla base degli esiti conseguiti fino alla data di apertura
della stessa stagione venatoria;
RITENUTO peraltro che il contributo debba essere riconosciuto alle squadre di abbattimento/
bioregolatori dietro richiesta presentata dagli AATTCC e CCAA ad A.Li.Sa, a fronte di puntuale
rendicontazione delle carcasse abbattute/ rinvenute, adeguatamente identificate, geolocalizzate e
campionate come previsto da DGR 938/2022 per le zone di restrizione I e II per la PSA e per le
carcasse rinvenute ovunque e dalla DGR 956/2023 per le carcasse abbattute nel restante territorio
indenne da PSA, utilizzando la modulistica predisposta dal Settore Tutela della Salute negli
Ambienti di Vita e di Lavoro;
RITENUTO di specificare che l’attività di prelievo/ricerca attiva deve essere coordinata dal
Coordinatore del GOT territorialmente competente e la programmazione e lo svolgimento della
ricerca attiva dovrà attuarsi secondo le modalità indicate dal GOT territoriale, in sinergia con quanto
indicato dal GOT regionale e dall’Osservatorio epidemiologico di IZSPLV e che il contributo di cui al
presente atto non potrà essere cumulativo con altre tipologie di riconoscimento economico erogato
per la medesima carcassa;
Su proposta dell’Assessore alla Sanità Angelo Gratarola
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
a) di potenziare l’attività di depopolamento dei cinghiali selvatici per contrasto alla PSA;
b) di riconoscere , al fine di incentivare le azioni di depopolamento sul cinghiale selvatico con
particolare attenzione al periodo primaverile estivo 2024 (dalla data del presente atto e fino alla
data di apertura della stagione venatoria 2024-2025) condotte secondo quanto previsto nella
DGR 938/2022, per quanto riguarda le zone di restrizione I e II per la PSA, nel PRIU e nella
DGR n. 361/23 (Modalità per il controllo degli ungulati) su tutto il restante territorio ligure, per
ogni carcassa di cinghiale selvatico abbattuto un contributo di:
• di 80€ a carcassa per abbattimento di femmine adulte e di subadulti (esemplari
rossi e striati) di cinghiale selvatico in zona di restrizione I e II ed in territorio
comunque entro i 50 km. dal confine della zona II per PSA;
• di 40 € a carcasse per abbattimento di maschi adulti di cinghiale selvatico in zona
di restrizione I e II ed in territorio comunque entro i 50 km. dal confine della zona
II per PSA;
• di 30 € a carcassa per abbattimento di cinghiale selvatico al di fuori dei 50 km
del confine della zona II per PSA;
c) di stabilire che tutti gli interventi di prelievo di cui al punto 1), che dovranno essere condotti sotto
il coordinamento e la programmazione concordata con i rispettivi Gruppi Operativi Territoriali
(GOT, art. 15 OCS n. 5/2023 come individuati dalla DGR 956/2023) operanti localmente,
potranno utilmente collaborare tutti i cacciatori qualificati come bioregolatori (art. 16 OCS n.
5/2023), con il supporto organizzativo di AATTCC e CCAA e secondo quanto previsto nella DGR
938/2022, per quanto riguarda le zone di restrizione I e II per la PSA, nel PRIUe nella DGR n.
361/23 (Modalità per il controllo degli ungulati) su tutto il restante territorio ligure;
d) di riconoscere un contributo di 30 euro a carcassa rinvenuta a seguito di ricerca attiva condotta
sull’intero territorio ligure sulla base di quanto stabilito dal GOT territorialmente competente,
secondo la programmazione e le modalità indicate dal coordinatore del GOT territoriale, in
sinergia con quanto indicato dal GOT regionale e dall’Osservatorio epidemiologico di IZSPLV;
e) di stabilire altresì che l’attività di prelievo/ricerca attiva deve essere coordinata dal Coordinatore
del GOT territorialmente competente e la programmazione e lo svolgimento della ricerca attiva
dovrà attuarsi secondo le modalità indicate dal GOT territoriale, in sinergia con quanto indicato
dal GOT regionale e dall’Osservatorio epidemiologico di IZSPLV;
f) di stabilire che il contributo di cui al presente atto non potrà essere cumulativo con altre tipologie
di riconoscimento economico erogato per la medesima carcassa di cinghiale;
g) di stabilire che la copertura finanziaria di tale attività, nell’importo massimo di euro 200.000,00,
sia a valere nell’ambito di quanto già stanziato ed impegnato a favore di A.Li.Sa. con DGR
961/2022 punto C) e che i contributi previsti dal presente atto, possono essere riconosciuti anche
per le attività svolte durante la stagione venatoria 2024-2025, a seguito della valutazione positiva
da parte del GOT regionale sugli esiti del depopolamento/ ricerca attiva condotta fino alla data
di apertura della stessa stagione venatoria;
h) di stabilire che il contributo di cui al punto a) e c) sarà erogato da A.Li.SA. tramite gli AATTCC e
CCAA, alle squadre di abbattimento/ bioregolatori dietro richiesta presentata dagli AATTCC e
CCAA ad A.Li.Sa, a fronte di puntuale rendicontazione delle carcasse abbattute/ rinvenute,
adeguatamente identificate, geolocalizzate e campionate come previsto da DGR 938/2022 per
le zone di restrizione I e II per la PSA e per le carcasse rinvenute ovunque nonché dalla DGR
956/2023 per le carcasse abbattute nel restante territorio indenne da PSA, utilizzando la
modulistica predisposta dal Settore Tutela della Salute negli Ambienti di Vita e di Lavoro;
i) di notificare il presente provvedimento ad A.Li.sa., alle AA.SS.LL. territorialmente competenti,
all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e agli Ambiti Territoriali
di Caccia ed ai Comprensori Alpini;
j) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale di Regione
Liguria.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60
giorni, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso