HomeSavonaCronacaLaigueglia, multe da 500 euro per chi beve alcolici in luoghi pubblici

Laigueglia, multe da 500 euro per chi beve alcolici in luoghi pubblici

bottiglie spazzatura movidaLaigueglia sceglie la tolleranza zero per l’abuso di alcolici in aree pubbliche e per la tutela del decoro urbano e lo fa con una doppia ordinanza per l’estate sicura.
Il sindaco Giorgio Manfredi ha infatti firmato un’ordinanza per evitare la detenzione di
contenitori di vetro o lattine in aree pubbliche in occasioni di eventi e manifestazioni. A partire dal 1 giugno e fino al 30 settembre su tutto il territorio del Comune di Laigueglia dalle 21 alle 6 è vietato in aree pubbliche o aperte al pubblico di fare consumo di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica… ecc.).
Dalle 21 alle 6 è vietata in aree pubbliche o aperte al pubblico la detenzione finalizzata al
consumo sul posto di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica… ecc.). Dalle 21 alle 6 è vietata anche la vendita e la somministrazione per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica… ecc.). Sono esclusi dal divieto il consumo di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale all’interno dei pubblici esercizi e nelle aree autorizzate ed attrezzate
alla somministrazione anche temporanea o al consumo di alimenti e bevande; quindi il consumo di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale all’interno degli esercizi di vicinato di prodotti di gastronomia.
Sempre dal 1 giugno al 30 settembre, in occasione e nell’ambito di pubbliche manifestazioni, è vietato detenere contenitori di vetro o lattine all’interno di vie, piazze, giardini, aree pubbliche in genere.
Il divieto non si applica nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande avvengano all’interno dei locali e nelle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico o demaniale.
Per i trasgressori delle ordinanze sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro.
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