Genova – L’ordinanza anti alcol arriva anche a Certosa, Rivarolo e zone limitrofe con le stesse modalità di limitazione emesse per l’ordinanza del Municipio Centro Ovest che vieta il consumo e il possesso di bevande alcoliche per il consumo immediato in strada e in aree pubbliche, eccezion fatta per i luoghi autorizzati come bar e ristoranti.

A proposito dell’ordinanza interviene Paola Bordilli, assessore al Commercio, che spiega: “L’estensione dei divieti ad alcune zone della Valpolcevera risponde ad una richiesta condivisa con abitanti e soprattutto negozianti espressa durante due incontri svolti con me ed il sindaco Bucci. Le ordinanze, così come le abbiamo nel tempo strutturate, stanno dando i loro frutti e danno altresì modo di rendere maggiormente vivibili le vie della città, in questo caso di buona parte delle aree a nord di via Fillak, andando a valorizzare le attività del tessuto sano cittadino, che è forte e notevole. Come tutte le nostre ordinanze sottoporremo anche questa a un monitoraggio accurato”.

L’assessore alla Sicurezza Stefano Garassino aggiunge: “Per un territorio che deve già, quotidianamente, fronteggiare problematiche importanti, aumentate in modo esponenziale dopo il crollo di ponte Morandi combattere il degrado per restituire sicurezza ai cittadini assume per l’amministrazione in significato ancora più importante, diventando una priorità fondamentale”.

Il perimetro all’interno del quale vige il divieto (valido fino al 31 marzo 2019) sarà delimitato dalle seguenti strade: via Rivarolo, via Teresa Durazzo Pallavicini, Piazza Durazzo Pallavicini, Giardini Foltzer, via Germano Jori, via Borsieri, via Campi, via Walter Fillak (dall’intersezione con via Campi), via Benedetto Brin (compresa l’area Metrò), via Mario Bercilli, via Adelaide Ristori, via Virgilio, Viale Michelangelo Buonarruoti (fino al civ. 1/R), via Ludovico Ariosto, via Aulo Persio, Salita San Bartolomeo della Certosa, via Ausonio Vedovi, Via Mansueto (fino al civ. 4/A), Piazzale Bruno Palli (area Fillea), via Sergio Piombelli (fino all’intersezione con Piazzale Bruno Palli), via T.M. Canepari, Piazzale Emilio Guerra, via Gioacchino Rossini, via Celesia, via Carnia.

Ecco, nello specifico, le modalità di applicazione dell’ordinanza:

1) Le attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché le attività artigianali alimentari devono chiudere alla clientela entro le ore 01:00 da lunedì a venerdì ed entro le ore 02:00 del giorno successivo il venerdì, il sabato e tutti i prefestivi, con divieto di apertura prima delle ore 05:00 degli stessi giorni, ad esclusione di quelle attività che non commerciano/somministrano bevande alcooliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione;

 

2) Tutti gli esercizi di vicinato (fino a 250 mq. di superficie netta di vendita) devono chiudere l’attività entro le ore 21:00 di ogni giorno, con divieto di apertura prima delle ore 06:00 del giorno successivo, ad esclusione di quelli che non commerciano bevande alcooliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione;

 

3) Le strutture con superficie di vendita superiore a 250 mq. che protraggono l’attività dopo le ore 21:00, da quell’ora devono cessare la vendita di alcolici e sono tenute a garantire l’impossibilità da parte dei clienti di accedere alle bevande alcoliche riponendo le stesse in aree chiuse come armadi, magazzini, cantine e simili o con sbarramento delle corsie e scaffalature in cui sono esposti alcolici; la vendita di alcolici può riprendere dalle 6:00 del giorno successivo;

 

4) I titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato che possono restare aperti dopo le ore 21:00 in base al presente provvedimento, le grandi e medie strutture di vendita e le attività commerciali artigianali per la vendita di prodotti alimentari, non devono vendere per asporto bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo dopo le ore 21:00 e sino alle ore 06:00 del giorno successivo;

 

5) Nei circoli privati tutte le attività rumorose che si svolgono all’interno devono esaurirsi entro le ore 24:00 e non possono riprendere prima delle ore 07:00 successive dei giorni feriali e sino alle ore 09:00 successive dei giorni festivi, fatte salve eventuali limitazioni più restrittive prescritte dal Nulla Osta Acustico.  La somministrazione di alimenti e bevande per i circoli privati deve cessare inderogabilmente entro le ore 23:00 e non può riprendere prima delle ore 07:00 del giorno successivo;

 

6) Tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazione nonché i circoli privati che effettuano somministrazione, dovranno rendere noto al pubblico   l’orario   di effettiva   apertura   e chiusura del proprio esercizio, nonché le altre limitazioni stabilite con la presente ordinanza, mediante l’apposizione di informazioni all’interno ed all’esterno del locale, con l’indicazione degli orari sopra stabiliti;

 

7) Sono vietati a chiunque, nel perimetro sopra individuato, ogni giorno dalle ore 12:00 alle ore 08:00 del giorno successivo, il consumo e la detenzione, finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici).