mamma e figlio

Genova – Si potrà uscire di casa con i bambini ma solo per brevi passeggiate e non lontano da casa. Nuovo colpo di scena nelle regole di auto isolamento per l’emergenza coronavirus.
Dopo le insistenze delle associazioni dei genitori e di alcuni psicologi dell’età infantile, il Governo ha deciso di diramare una circolare con la quale si autorizza l’uscita di casa di bambini con un solo genitore, muniti di mascherine e presidi di sicurezza (guanti?) e solo per brevi passeggiate e non troppo lontano da casa.

Ecco cosa prescrive la circolare:

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Divieto di assembramento e spostamenti di persone fisiche. Chiarimenti.

Si fa seguito alle precedenti circolari concernenti le misure di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica in atto, per fornire taluni chiarimenti in merito a
profili applicativi in tema di divieto di assembramento e di spostamenti di persone fisiche.
Al riguardo, occorre ribadire che la finalità dei divieti e delle limitazioni imposti
dalle disposizioni adottate risiede nell’esigenza di prevenire e ridurre la propagazione del
contagio.

In tale ottica, si inseriscono il divieto di ogni forma di assembramento di persone
in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le restrizioni agli spostamenti sia intercomunali che
infracomunali, nonché le prescrizioni che vanno dal rispetto della distanza interpersonale di
un metro fino alle limitazioni riguardanti l’attività motoria.

Al riguardo, appare peraltro evidente come il perseguimento della predetta
esigenza implichi valutazioni ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete.
In questa ottica, il divieto di assembramento non può ritenersi violato dalla
presenza in spazi all’aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad
esempio, case-famiglia).
In tali strutture, peraltro, chiunque acceda dall’esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) sarà comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall’utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine
e guanti).

Nella medesima ottica, per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è
da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto
tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della
propria abitazione. La stessa attività può essere svolta, inoltre, nell’ambito di spostamenti
motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.

Nel rammentare che resta non consentito svolgere attività ludica o ricreativa
all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, si evidenzia
che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività
sportiva (jogging), tenuto anche conto che l’attuale disposizione di cui all’art. 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi,
potendosi far ricomprendere nella prima, come già detto, il camminare in prossimità della
propria abitazione.

Potranno essere, altresì, consentiti spostamenti nei pressi della propria abitazione
giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne
curano l’assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute.
Si ricorda che, in ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto
generale di assembramento e, quindi, all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona.