Genova – No ai cani in spiaggia durante la stagione balneare.
Il Tar della Liguria ha dichiarato legittima l’ordinanza del Comune di Sestri Levante che vedeva il divieto assoluto ai conduttori di animali, anche se muniti di museruola e guinzaglio, l’accesso a tutti gli arenili nel periodo balneare.
Respinto dunque il ricorso presentato da Earth e Oipa Italia, le due associazioni che speravano di riuscire a far cancellare la norma del Servizio demanio Marittimo nell’aprile del 2013.
Il tar, nella sentenza, spiega che “l’obbligo dei Comuni di individuare durante la stagione balneare aree debitamente attrezzate ove poter accedere con i cani non comprende anche la ulteriore facoltà di condurre i cani su tutto l’arenile, posto che, secondo la stessa disposizione regionale, devono essere comunque assicurate le necessarie condizioni igieniche. Nè appare sufficiente, in un’ottica di rispetto del principio di proporzionalità, l’imposizione dell’obbligo di raccogliere le deiezioni canine posto che, durante la stagione balneare in spiaggia si è soliti stare a piedi nudi“.
Non sono sufficienti, dunque, guinzaglio, museruola e sacchetto per le deiezioni canine, durante il periodo balneare le spiagge sono affollate e non è possibile garantire una reale igiene dell’arenile.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha inoltre spiegato che gli articoli 13 e 16 della Costituzione Italiana riguardano le libertà personali e sono stati invocati in maniera impropria a proposito delle limitazioni della circolazione ed ha sottolineato ulteriormente che altre norme, riguardante luoghi pubblici siano state citate ma mai, in passato, era stato fatto ricorso contro divieti di spiagge e arenili.