Liguria – Guai in arrivo per i Comuni che non riescono ad imporre il rispetto dei limiti di rumorosità nelle zone della Movida. La Sentenza della Corte di Cassazione numero 14209/2023 dispone infatti che le amministrazioni pubbliche, proprietarie delle vie, piazze e strade, siano responsabili del mancato rispetto dei limiti e, di conseguenza, devono risarcire quei Cittadini che vengono disturbati nel loro diritto al riposo e alla quiete “costituzionalmente tutelati”.
In pratica, secondo la Corte di Cassazione, i Comuni devono imporre il rispetto dei limiti, con ordinanze e invio di forza pubblica a farle controllare, oppure dovranno risarcire i danni a chi vive nella zona e viene “disturbato” da urla, schiamazzi e musica.
A recepire per primo, in Liguria, il “suggerimento” della Cassazione è stato il Comune di Finale Ligure che ha limitato l’attività dei locali imponendo la fine della musica nei dehor all’aperto dalle ore 23.
E’ molto probabile che altri Comuni seguano presto la stessa strada anche perché, sull’altro fronte, quello dei Cittadini stufi di subire disagi, sono già state annunciate diverse cause per veder riconosciuto il proprio diritto alla quiete e l’eventuale risarcimento danni nel caso in cui il Comune non riesca a far rispettare i limiti.
Il rischio – quasi una certezza con la sentenza della Cassazione – di essere condannati a risarcire i Cittadini è molto elevato e le amministrazioni locali potrebbero decidere di far scattare provvedimenti molto restrittivi già nelle prossime settimane, per evitare di essere travolti da cause e contenziosi dall’esito quasi scontato di una sconfitta con obbligo di risarcimento.
Nella sentenza si legge infatti che:
“la tutela del privato che lamenti una lesione del diritto alla salute (costituzionalmente garantito) è incomprimibile nel suo nucleo essenziale sulla base dell’articolo 32 della Costituzione, ma anche del diritto alla vita familiare e della stessa proprietà, che rimane diritto soggettivo pieno sino a quando non venga inciso da un provvedimento che ne determini l’affievolimento, cagionata dalle immissioni (nella specie, acustiche) intollerabili, provenienti da area pubblica (nella specie, da una strada della quale la Pubblica Amministrazione è proprietaria)”.