Genova – Il Comune di Genova ha disposto la modifica della denominazione di alcune vie della città adeguandosi così alla normativa ISTAT e al Regolamento Anagrafico. Le variazioni, che verranno comunicate pubblicamente attraverso l’affissione di alcuni manifesti per le vie cittadine e presso le sedi dei Municipi, diventeranno operative a partire dal 12 settembre 2016.
Le modifiche, che si possono consultare sul sito del Comune di Genova, rispondono all’esigenza di standardizzare gli stradari comunali e comportano anche diverse conseguenze per la cittadinanza, chiamata a alcuni adeguamenti nella registrazione dei toponimi delle aree di circolazione. Questi ultimi andranno infatti indicati per esteso, in maniera completa, distanziando le parole con un solo spazio, senza abbreviazioni, elementi puntati, segni di punteggiatura ed errori di ortografia e con caratteri maiuscoli.
Come riportato in una nota stampa comunale, ogni area di circolazione deve poi essere distinta in modo preciso dal toponimo stradale, costituito:
– dalla specie (DUG, Denominazione Urbanistica Generica), che identifica la tipologia di area di circolazione (via, piazza, lungomare, salita);
– dalla denominazione ufficiale, che può comprendere l’eventuale complemento alla DUG (preposizioni non strettamente legate alla denominazione del toponimo come dei, di, delle, la, il, etc. – ad es. VIA DELLE ERICHE) e l’eventuale complemento alla denominazione (esempio i titoli onorifici per i nomi propri – ad es. VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA).
Per ridurre al minimo i disagi ai cittadini interessati dalle variazioni il Comune provvederà d’ufficio a rettificare quanto di sua competenza (atti anagrafici ed atti elettorali) e ad installare l’eventuale targhetta indicante il nuovo numero civico, comunicando le variazioni direttamente a IREN, ENEL, Agenzia del Territorio di Genova, Telecom, A.S.L. 3 Genovese, Agenzia delle Entrate e Poste Italiane.
Il Comune di Genova ricorda anche che non sarà necessario, prima della scadenza prevista, aggiornare con il nuovo indirizzo né la carta d’identità né la patente di guida.