Genova – “L’incompetenza di Raffaella Paita in materia ambientale è talmente evidente che è quasi imbarazzante dover commentare un suo intervento. Addirittura oggi si è superata nel commentare una impugnativa del governo su un rilievo di costituzionalità, che per altro noi contestiamo apertamente, su una norma varata nientepopodimeno che dalla giunta Burlando. Questo la dice lunga sul grado di attenzione che il Pd riserva alle pratiche trattate in aula”.
E’ una replica al veleno quella dell’assessore regionale all’Ambiente e Difesa del Suolo, Giacomo Giampedrone, in risposta alle osservazioni dell’opposizione circa l’impugnativa del governo sulla legge regionale sui rifiuti.
A fronte dell’impugnativa, Regione Liguria si è già attivata attraverso due interlocuzioni con il ministero degli Affari regionali.
“La settimana scorsa – aggiunge l’assessore Giampedrone – abbiamo richiesto un incontro con il ministero dell’Ambiente che auspico venga fissato a breve per ribadire la legittimità delle nostre disposizioni in materia, perfettamente in linea con le norme in vigore nelle altre Regioni italiane”.
In particolare, i rilievi formulati dal governo sul testo della legge regionale n.16/2016 sono relativi a due temi: il pagamento in misura ridotta del tributo e il rispetto del ‘range’ fissato dalla legge nazionale circa gli importi del tributo. Si tratta, in entrambi i casi, di rilievi di natura prettamente tecnica che non incidono sui principi posti a base dell’intervento legislativo, né pongono in discussione l’intento del legislatore regionale di razionalizzare la leva fiscale al fine di conseguire gli obiettivi di qualità ambientale prescritti da norme comunitarie e nazionali: con la modifica della legge regionale sulla cosiddetta ecotassa, infatti, Regione Liguria ha inteso incentivare i Comuni virtuosi con riduzioni del tributo in proporzione ai risultati di raccolta differenziata, disincentivando ulteriormente lo smaltimento a discarica. In merito al primo punto, il governo contesta alla legge regionale di avere introdotto parametri tecnici di dettaglio per l’ammissione al pagamento del tributo in misura ridotta degli scarti derivanti da attività di “selezione automatica, riciclaggio e compostaggio”, eccedendo quindi dai limiti entro cui è ammessa la potestà legislativa regionale in materia che rientra nella competenza esclusiva statale. Secondo il rilievo, la legge nazionale istitutiva del tributo, la L.549/1995 contiene già le specificazioni tecniche ai fini dell’applicazione del tributo in misura ridotta, senza che siano necessarie ulteriori restrizioni circa i parametri di resa degli impianti. La norma contestata è in vigore dal lontano 2007 (articolo 4 della legge regionale 23/2007) in applicazione del quale la Regione Liguria ha approvato la delibera regionale n. 349 del 27 marzo 2009, contenente gli standard tecnici di resa degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio al fine del pagamento ridotto del tributo, e la relativa procedura di verifica svolta annualmente dagli uffici regionali. Analoghe leggi risultano essere state approvate dalla maggior parte delle Regioni italiane, con conseguenti deliberazioni circa gli standard tecnici (ad esempio Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Piemonte), senza che mai nessuna obbiezione venisse formulata dal Governo. Lo scopo di tali norme regionali, approvate in carenza di una puntuale disciplina nazionale, è di individuare, nell’ambito delle tipologie impiantistiche citate, i parametri di resa effettiva che giustificano il favore fiscale rispetto ad altri impianti, in ciò collocandosi in piena conformità con i principi della normativa ambientale che impongono di sfavorire il ricorso alla discarica a vantaggio delle attività che producono un effettivo recupero dei rifiuti. Occorre tenere presente che l’applicazione della norma che prevede il pagamento in misura ridotta secondo il mero dettato della legge nazionale, determinerebbe un’applicazione generalizzata del regime di riduzione del tributo (consistente nella misura del 20% rispetto all’importo ordinario) a tutte le operazioni classificabili come “selezione automatica, riciclaggio e compostaggio”, indipendentemente dalle rese di effettivo riciclaggio o recupero dei rifiuti, con evidenti ricadute negative sul gettito del tributo. Per di più, ove dovesse essere abrogata la sola norma della Regione Liguria, mantenendo efficacia le analoghe norme delle altre Regioni, si verificherebbe un afflusso massiccio alle discariche liguri per il conferimento delle tipologie di rifiuti in questione; infatti gli impianti da cui derivano i rifiuti, in Liguria, al contrario di quanto richiesto nelle altre regioni, risulterebbero svincolati dal rispetto dei parametri di resa di riciclaggio o recupero per l’ammissione al tributo ridotto. Tutto ciò con evidenti effetti distorsivi della concorrenza e un incremento notevole dell’utilizzo delle discariche collocate in Liguria, le cui capacità risultano già oggi insufficienti a garantire il fabbisogno regionale di smaltimento. Nel 2015 sono pervenute nelle discariche liguri complessivamente 145.512 tonnellate di scarti e sovvalli per un gettito totale stimato in 407.434 euro. Ove dovesse mutare, nel senso indicato, il quadro normativo, il quantitativo è destinato ad incrementarsi notevolmente.
In merito, poi, al secondo rilievo, si richiede alla Regione di esplicitare che l’applicazione delle riduzioni del tributo a fronte dei risultati di raccolta differenziata superiori al 65% conseguiti dai Comuni, avvenga comunque all’interno del ‘range’, fissato dalla legge nazionale fra 5,17 e 25,82 euro. Benché la formulazione originaria della legge regionale contenga già un richiamo generale alla normativa nazionale in questione, si ritiene comunque che l’osservazione sia superabile tramite la semplice introduzione all’articolo 3 c.2 della legge regionale n.16/2016 dell’inciso “fermo restando il rispetto dell’ammontare minimo del tributo ai sensi dell’articolo 3, comma 29 della legge 549/1995”.