Genova – E’ stata prorogata fino al 30 settembre 2024 l’ordinanza firmata nel mese di luglio dal sindaco Marco Bucci per la prevenzione dell’abuso di alcol in spazi aperti.
Su tutto il territorio comunale, l’attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore deve terminare, ogni giorno, alle 22 fino alle 6 del giorno successivo, esclusa l’ipotesi in cui l’impresa venditrice si occupi del servizio di trasporto e consegna della merce all’indirizzo dell’acquirente.
In tutto il territorio del Comune di Genova, ogni giorno, dalle 22 alle 6 del giorno successivo, oltre al già vigente divieto di detenzione e consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e metallo (come da Regolamento comunale di polizia annonaria 1\2016 art.4) su aree pubbliche (esclusi i dehors), sono vietati il consumo e la detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori di qualsiasi materiale privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in area pubblica o aperta al pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici e aree riconducibili a superfici di somministrazione autorizzate).
Inoltre, ogni giorno già dalle 12 fino alle 8 del giorno successivo, è vietato il consumo e la detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori di qualsiasi materiale privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici) nelle zone di: Rivarolo, Sampierdarena, Giardini Cavagnaro e Sestri Ponente (già ricomprese nell’ordinanza sindacale n. 390 del 29 dicembre 2022), e nelle zone del Centro Storico, di Canevari, di Vernazzola, della spiaggia di Voltri e dei laghetti di San Carlo di Cese.