Le Regione Liguria potrà avere sino a 4 nuovi sottosegretari, figure non previste dal precedente ordinamento e che potranno essere nominati dal Presidente della Giunta sia tra i consiglieri regionali (in questo caso senza stipendio aggiuntivo) o tra altre figure ed in quel caso avranno lo stipendio previsto per i consiglieri regionali (circa 3.800 euro lordi al mese).
Con 18 voti a favore (maggioranza) e 12 contrari è stato approvato il disegno di legge 17 “Modifiche alla legge regionale statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria)”.
Il provvedimento contiene alcune modifiche di natura organizzativa e funzionale.
Viene introdotta la facoltà di delega dell’esercizio della rappresentanza in giudizio, attualmente in capo al presidente della Giunta, al vice presidente o, in sua assenza, al segretario generale o al direttore generale.
Viene introdotta anche la facoltà del presidente di delegare l’esercizio di alcune funzioni per affari determinati o compiti circoscritti, anche temporalmente, ai componenti della Giunta.
Relativamente al numero massimo degli assessori, oggi previsto dalla legge statale in un quinto dei consiglieri arrotondato all’unità superiore (per Regione Liguria il numero massimo è di 7 assessori, ndr), viene precisato che il numero massimo dovrà comunque essere definito dalla legge statale. Questa modifica consentire l’immediato recepimento, senza necessità di ulteriori modifiche statutarie, di eventuali leggi statali che dovessero variare il numero dei componenti della giunta.
Viene, inoltre, introdotta nello Statuto regionale la figura del sottosegretario. Il presidente della giunta potrà nominare fino a 4 sottosegretari, scegliendoli anche fra i consiglieri regionali: dovranno coadiuvare il presidente nell’esercizio delle sue funzioni, partecipano alle sedute della Giunta regionale, senza diritto di voto, possono partecipare a riunioni istituzionali quando sono trattate materie di loro competenza, possono essere delegati a rispondere ad interrogazioni e interpellanze in Consiglio regionale. Il trattamento economico dei sottosegretari è fissato con una apposita legge regionale con riferimento a quanto stabilito per i Consiglieri regionali, mentre ai Sottosegretari che siano anche Consiglieri regionali non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva. Viene infine esteso ai Sottosegretari il regime di ineleggibilità e incompatibilità previsto per i Consiglieri regionali.
Viene inserita espressamente nello Statuto la disciplina della prorogatio delle funzioni della giunta regionale in caso di scadenza, naturale o anticipata, della legislatura, analogamente a quanto già previsto per il Consiglio regionale
Nel provvedimento, infine, è precisato che in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o la morte del presidente della Regione, le funzioni del presidente sono esercitate dal vice presidente
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