Genova – Tornano vietati, nella notte di Capodanno botti e fuochi di artificio. Dopo la sospensione dell’ordinanza emessa dalla sindaca Salis ad opera del TAR e su ricorso di alcune aziende che producono e vendono il materiale, il Comune ha emesso una nuova ordinanza che entra in vigore nella notte tra il 31 dicembre e 1° gennaio richiamando il testo del Regolamento di Polizia Urbana che stabilisce le prescrizioni per il materiale pirotecnico, tra cui il divieto su tutto il territorio comunale di accendere, lanciare o far esplodere botti, petardi, fuochi d’artificio e qualsiasi materiale pirotecnico, anche se di libera vendita, in presenza di altre persone
La sindaca Silvia Salis, su proposta delle assessore a Sicurezza Urbana, Arianna Viscogliosi, e al Commercio e Turismo, Tiziana Beghin, ha firmato una nuova ordinanza che dispone, su tutto il territorio comunale, dalle 19 del 31 dicembre 2025 alle 7 del 1° gennaio 2026, il divieto di vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e metallo, da parte di qualsiasi attività commerciale, compresi i circoli privati e i titolari di autorizzazioni commerciali su area pubblica o aperta al pubblico (compresa l’area del Porto Antico).
L’ordinanza stabilisce anche il divieto di:
• somministrare bevande in contenitori di vetro o metallo all’esterno dei locali di pubblico esercizio al di fuori dei relativi plateatici (dehors);
• detenere e consumare bevande in contenitori di vetro o metallo in aree pubbliche o aperte al pubblico ed in aree diverse dai locali di pubblico esercizio e dai relativi plateatici (dehors).
Sono ammessi esclusivamente contenitori in plastica o cartone.
Per quanto riguarda l’area interessata dall’evento “Genova Countdown 2026” – piazza della Vittoria (area interna ai varchi di accesso), dalle 14 del 31 dicembre 2025 alle 7 del 1° gennaio 2026 è vietato:
• detenere e utilizzare qualsiasi artificio pirotecnico o materiale esplodente;
• utilizzare qualsiasi artificio pirotecnico o materiale esplodente in area privata;
• detenere e consumare bevande in contenitori di vetro o metallo;
• detenere dispositivi contenenti sostanze urticanti o irritanti, inclusi spray;
• somministrare bevande in contenitori di vetro o metallo all’esterno dei locali di pubblico esercizio ed all’esterno dei relativi plateatici (dehors).
Sono ammessi esclusivamente contenitori in plastica o cartone.
Nell’area limitrofa all’evento “Genova Countdown 2026” – compresa nel perimetro urbano delimitato da: via Brigata Liguria, via Armando Diaz, Scalinata del Milite Ignoto, via Diaz fino a viale Brigata Bisagno, via E. Filiberto Duca d’Aosta, piazza delle Americhe, piazza Verdi, via Fiume, via Brigata Liguria – dalle 16 del 31 dicembre 2025 alle 7 del 1° gennaio 2026 è vietato:
• detenere e utilizzare qualsiasi artificio pirotecnico o materiale esplodente;
• utilizzare qualsiasi artificio pirotecnico o materiale esplodente in area privata;
• detenere e consumare bevande in contenitori di vetro o metallo;
• detenere dispositivi contenenti sostanze urticanti o irritanti, inclusi spray;
• somministrare bevande in contenitori di vetro o metallo all’esterno dei locali di pubblico esercizio ed all’esterno dei relativi plateatici (dehors).
Sono ammessi esclusivamente contenitori in plastica o cartone.
In base all’articolo 21 del Regolamento di Polizia Urbana, su tutto il territorio comunale resta sempre vietato accendere, lanciare o far esplodere botti, petardi, fuochi d’artificio e qualsiasi materiale pirotecnico, anche se di libera vendita, nei seguenti casi:
• in tutti i luoghi (pubblici o privati) in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico;
• all’interno e nel raggio di 200 metri da scuole e asili, ospedali e strutture sanitarie, uffici pubblici, strutture comunitarie, canili, gattili e ricoveri per animali;
• in tutte le vie, piazze e aree pubbliche quando sono presenti o transitano persone, anche in numero limitato.
Nell’ordinanza, si ricorda che:
• “l’inosservanza dei divieti, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente, sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro 500 ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000”;
• “all’atto della contestazione delle violazioni è stabilito il sequestro degli artifici pirotecnici / materiale esplodente detenuto dal trasgressore”;
• “qualora il trasgressore invitato a conferire il contenitore di vetro/metallo negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell’oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto”;
• è fatta salva l’applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari”.




























