Un’ora in meno di riscaldamento ogni giorno e 15 giorni in meno di accensione ogni anno. La crisi energetica morde e sebbene le notizie dicano che gli approvvigionamenti sono sicuri e non ci sarà alcuna riduzione nelle forniture, il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali per l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale.
Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.
In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.
Inoltre, i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di 1° C.
Al fine di agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, ENEA pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini.
Le riduzioni hanno delle esenzioni; in particolare non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
Ecco cosa riporta il nuovo Decreto:
1- Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.
2. La riduzione del periodo di accensione di cui al comma 1 è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche. Pertanto, l’esercizio degli impianti termici indicati al comma 1 è consentito con i seguenti limiti:
1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione.
3. La durata giornaliera di attivazione degli impianti di cui al comma 1 non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli
adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza
ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non
siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino
esigenze tecnologiche o di produzione.
5. Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano nei seguenti casi:
a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e
assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle
attività;
b) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti
esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 4, per la
produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la
temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il
funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
c) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di
gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna
con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura
ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio
continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il
raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle
ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;
d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti
rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie
rinnovabili.
6. Al di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
7. Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C.
8. Al fine di agevolare l’attuazione di quanto previsto al comma 7, ENEA, entro 15 giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto, pubblica un vademecum contenente le indicazioni essenziali per una corretta impostazione della temperatura di riscaldamento, ivi incluse indicazioni sulla regolazione della temperatura di mandata delle caldaie a gas, sulla gestione delle valvole termostatiche e su modalità e tempi per garantire il necessario ricambio d’aria negli ambienti climatizzati.
9. Nel caso di edifici o unità immobiliari dotati di impianti termici, anche centralizzati, non
provvisti di un sistema di regolazione che permetta la programmazione della temperatura in base alla scelta dei gradi centigradi, la riduzione di temperatura di cui al comma 7 è effettuata sulla base delle indicazioni fornite dall’ENEA in una apposita sezione del vademecum di cui al comma 8.
10. Nei condomini dotati di impianto centralizzato o di impianti autonomi, l’amministratore di condominio rende disponibile ai condomini il vademecum entro 10 giorni dalla sua
pubblicazione.
11. La riduzione disposta al comma 7 non si applica:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli
adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza
e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici,
limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o
degli ospiti;
b) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, le sedi delle rappresentanze
diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, per
i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe motivate ai limiti di
temperatura dell’aria di cui al DPR n.74/2013, basate su elementi oggettivi o esigenze
legate alla specifica destinazione d’uso;
c) agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità
comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da
esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori
limite di cui al DPR n.74/2013 o dalla circostanza per cui l’energia termica per la
climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente
utilizzabile in altro modo;
d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti
rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre
2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie
rinnovabili.
12. Fermo quanto previsto dal comma 11, lettera c), per la stagione invernale 2022-2023, per gli impianti di cui al comma 7, non si applica il comma 5 dell’articolo 3 del DPR n.74/2013.
13. Per quanto non in contrasto con le disposizioni del presente decreto, si applicano le previsioni del DPR n.74/2013, in particolare le sanzioni a carico del responsabile dell’impianto, del terzo responsabile e del conduttore connesse con l’omesso controllo degli impianti di climatizzazione di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.