Camogli (Genova) – Multe da 25 a 500 euro per chi gira in costume da bagno, a torso nudo o scalzo e per chi bivacca con “vettovagliamenti di qualunque genere” e “occupare panchine, scale, portici, edifici pubblici o soglie degli stessi”. Il Comune dichiara guerra al turismo di massa, sciatto e indecoroso e si allinea a tanti altri comuni liguri nel richiedere ai visitatori un comportamento più adeguato e meno “cafone” ma la norma ha suscitato discussioni e interpretazioni e le polemiche roventi sui social.
Nessun divieto per la “slerfa di focaccia” o per il gelato e nessun vigile multerà bambini a spasso senza ciabatte o in costume ma agli adulti verrà richiesto di “non esagerare” e di non trasformare, soprattutto nei fine settimana, il piccolo borgo in una sagra del “cafonal” e della maleducazione.
La pubblicazione di alcune “interpretazioni” dell’ordinanza ha però innescato un vespaio di polemiche e in molti, specie sui social, hanno criticato la scelta della civica amministrazione. Molti residenti, infatti, hanno “confessato” che, se una ordinanza così ci fosse stata durante la loro gioventù, avrebbero ridotto sul lastrico le rispettive famiglie ricordando di aver giocato a pallone per strada, circolato in centro in costume da bagno e scalzi e mangiato focaccia, panini ed ogni altro tipo di alimento goloso in ogni angolo della cittadina.
C’è poi chi contesta la scelta dei “termini” ed in particolare la parola “bivaccare” che trova diverse interpretazioni sui diversi vocabolari ma deriva dalla parola “bivacco” con la quale si indicava anticamente l’accampamento temporaneo di un esercito in movimento.
Ne deriva la lettura di una sosta “temporanea e non molto ordinata”. Termini un pò troppo generici secondo alcuni e che si presterebbero troppo alla interpretazione.
Mentre molti si affrettano a ricordare che Camogli non può essere Portofino, altri ricordano che nel periodo estivo la cittadina, che in inverno registra circa 5mila residenti, nel periodo estivo arriva tranquillamente a 15mila e che già tale affollamento causa caos e disagi, senza contare il turismo “mordi e fuggi”. Con una popolazione triplicata è difficile che un borgo normalmente tranquillo non presenti delle criticità.
Per questo è già stato chiarito che i divieti non saranno motivo di caccia al turista o di sanzioni selvagge ma, piuttosto un deterrente per gli eccessi.
La polizia locale e personale appositamente incaricato ha già iniziato a “sensibilizzare” chi esagera ma nessuno è stato – e probabilmente mai sarà – sanzionato per aver consumato una striscia di focaccia educatamente seduto su una panchina o su un muretto o per aver gustato un gelato camminando per strada.
Qualche riguardo in più verrà richiesto per la scalinata della chiesa e il sagrato della Basilica di Santa Maria Assunta anche se c’è già chi rileva che l’area è privata e la competenza della sorveglianza potrebbe non essere in capo al Comune.
Per fugare ogni dubbio, però, ecco di seguito il testo completo dell’ordinanza che fa tanto discutere in queste ore:
“PREMESSO che:
l’amministrazione Comunale si propone quale obiettivo la salvaguardia e la tutela del
territorio e dell’immagine del Comune, meta turistica rinomata a livello internazionale;
a tal fine si ritiene di adottare misure ed interventi atti a prevenire situazioni di incuria
e degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
con l’inizio della stagione turistica si assiste ad un esponenziale incremento di
popolazione con intensi flussi turistici e l’elevata presenza di turisti sul territorio
comunale conduce sovente, come accertato negli anni precedenti, a situazioni e
condotte che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro
e alla decenza tipici del normale convivere civile e che compromettono il decoro,
l’immagine e la vivibilità del Comune;
tra i comportamenti contrari al decoro urbano si evidenzia in modo particolare la
circolazione sul territorio comunale in costume da bagno, a torso nudo e/o scalzi;
tali condotte sono foriere di tensioni interpersonali e disagio sociale, spesso oggetto di
numerose lamentele avanzate da cittadini residenti, nonché dagli stessi turisti.
CONSIDERATO che:
il perdurare di simili situazioni, oltre a costituire un elemento di disagio per la
popolazione residente e per i turisti, possa rappresentare un parametro oggettivo di
valutazione negativa per il livello qualitativo del buon vivere nel territorio con
conseguente ripercussione sull’immagine e sull’offerta turistica proposta;
ai fini della tutela dell’immagine del territorio e per rendere più efficace l’azione di
vigilanza e controllo svolta dagli organi di polizia, nelle more dell’approvazione di
idonee modifiche al regolamento di Polizia Urbana, è necessario adottare per l’anno
2025 alcune misure atte a prevenire e contenere situazioni di pregiudizio al decoro e
alla vivibilità che possano compromettere l’immagine del Comune.
SENTITO il parere del Comando Polizia Municipale di Camogli.
VISTO l’art.7 bis del D.Lgs. 267/00.
VISTO la L. 24 novembre 1981, n. 689 e c.m.l.
VISTO l’art. 62 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana.
ORDINA
Per le motivazioni esposte in premessa che sono parte integrante e sostanziale della
presente ordinanza, per l’attuale stagione turistica fino al 31 ottobre 2025, al fine di
prevenire e contenere fenomeni sopra detti, nelle more dell’approvazione di idonee e
appropriate modifiche al regolamento di Polizia Urbana:
è vietato circolare e/o sostare a torso nudo e/o in costume da bagno e/o senza
calzature in tutto il centro cittadino ivi compresa Via Garibaldi e l’area portuale;
è vietato, bivaccare con vettovagliamenti di qualsiasi genere o con qualsiasi altro tipo
di oggetto, occupare panchine, scale, portici, edifici pubblici o soglie degli stessi, ivi
compresi l’area portuale e qualunque spazio o area pubblica per i quali l’occupazione
risulti contraria al decoro urbano;
è vietato sdraiarsi per terra, su panchine e su muretti, o sedersi per terra nelle
strade, sotto i portici, nelle piazze e giardini e altri spazi pubblici o a funzione
collettiva assumendo comportamenti non consoni ai luoghi;
è vietato in particolare bivaccare, consumare qualsiasi cibo e bevanda sullo scalone e
nella parte adiacente il sagrato della Basilica di Santa Maria Assunta (Piazza Colombo
e Via all’Isola);
il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione, ai sensi dell’art.16 della
L.689/81, entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione degli estremi
della violazione;
l’autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell’art. 17 della L. 689/81, è il
Sindaco del Comune di Camogli.
AVVERTE
La violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall’art.7 bis della D.Lgs. 267/00 di una somma da
Euro 25,00 a Euro 500,00.
I trasgressori all’atto della contestazione sono tenuti a cessare immediatamente il
comportamento illecito.
Le Forza dell’Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate, per la parte di
competenza, della esecuzione della presente ordinanza.
INFORMA
Al presente provvedimento sarà data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione
all’albo pretorio comunale e contestualmente nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n.69).
A norma dell’art.3, comma 4, della Legge n.241/90 si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione alla Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ovvero con
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, entro
120 giorni dalla data di notifica del presente atto.
A norma dell’art. 8 della stessa legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del
procedimento è questo Ufficio Polizia Municipale nella persona del Primo Comm. Federica
Pesle.
IL SINDACO